In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell’articolo precedente del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 500.
Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Sulle somme dovute per il Tributo e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi nella misura di Legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.