In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
L’irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.