In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un “atto formale di richiesta di pagamento”, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di persistente mancato pagamento, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, con contestuale irrogazione delle sanzioni e degli interessi di mora, come disciplinato agli articoli 23 e 24 del presente regolamento.
Il pagamento della TARI deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento della TARI non deve essere eseguito quando l’importo annuale complessivamente dovuto, risulti inferiore a euro 12,00 (euro dodici/00).